Un motore per lo sviluppo locale
La globalizzazione e la progressiva apertura dei mercati, accompagnata
dagli straordinari progressi dell’innovazione tecnologica, hanno accresciuto
enormemente le esigenze di competitività del sistema produttivo nazionale
e, soprattutto, regionale. In questo contesto la disponibilità di
servizi pubblici assume un ruolo fondamentale per il radicamento ed
il rafforzamento strutturale delle attività produttive in un dato
territorio. Oltre a costituire un’importante risposta a primari bisogni
della popolazione del paese, la presenza e l’efficienza di una rete
di servizi pubblici diviene sempre più il motore di ogni possibile
politica di sviluppo locale. Un motore capace di condizionare, a seconda
del grado di efficienza e di qualità, le scelte per l’insediamento,
il radicamento e la crescita di iniziative produttive. In questo modo,
concorre a determinare una nuova efficienza di sistema e diviene di
fatto una componente essenziale del marketing territoriale. La creazione
di adeguate strutture di gestione e di commercializzazione dei servizi
consegue, in questa prospettiva, un duplice obiettivo: determinare
un miglioramento del grado di integrazione sociale della popolazione,
specie nelle aree più svantaggiate (dove la loro insufficienza, se
non la loro mancanza, determina condizioni di tensione e di disgregazione
sociale); realizzare i presupposti per favorire investimenti privati
e rafforzare così la competitività del sistema di sviluppo locale.
Il sistema pubblico nazionale dei servizi prese l’avvio all’inizio
del secolo scorso con l’approvazione della legge Giolitti n° 103 del
29 marzo 1903. Tale legge stabiliva le regole per l’assunzione diretta
dei servizi da parte degli enti locali e la costituzione delle aziende
municipali, con l’obiettivo di “nazionalizzare” attività sempre più
essenziali per la collettività, prevalentemente in mani straniere.
I princìpi di questa legge hanno influenzato profondamente anche i
successivi provvedimenti di riforma: dal R.D. n° 2578 del 1925, che
istituzionalizzò le aziende municipalizzate pur non riconoscendone
l’autonoma personalità giuridica rispetto ai comuni gestori, fino
alla legge n° 142 dell’8 giugno 1990, che definiva le forme di gestione
dei servizi pubblici locali. Ma i tempi erano già maturi per un più
accentuato cambiamento e per la previsione di un sistema che si aprisse
maggiormente realizzando una più netta separazione tra pubblico e
privato.
L’evoluzione dei servizi pubblici locali
La più recente evoluzione del processo di riforma dei SPL, in Italia,
ha seguito tre diversi momenti. Innanzi tutto c’è stata la privatizzazione
formale di tipo organizzativo con il passaggio dall’Azienda municipalizzata
alla S.p.A.. Tale passaggio sopravvalutava questa soluzione come risolutiva
di tutti i problemi – sia organizzativi che gestionali –; in realtà
era solo un primo passo, in quanto restava irrisolto il problema dell’ambiguità
del ruolo dell’Ente locale come referente ultimo. In secondo luogo,
è avvenuta la privatizzazione sostanziale con cessione prima parziale
e poi totale della partecipazione pubblica a soggetti privati. Il
terzo momento è stato quello del mercato. Anche per i SPL occorreva
mettere più soggetti privati e pubblici in concorrenza tra loro per
superare lo storico monopolio pubblico che tante inefficienze e sprechi
aveva generato nel passato più recente. Nel nostro Paese, fatto del
tutto anomalo, la stagione delle privatizzazioni è iniziata prima
a livello nazionale ed è stata dopo applicata anche a livello locale.
Tutto ciò è dovuto soprattutto agli intrecci tra momento politico
e momento amministrativo. Tali intrecci nelle amministrazioni locali
sono molto maggiori rispetto all’amministrazione centrale, e incidono
fortemente sull’attività d’impresa, e di conseguenza sul funzionamento
del mercato e sulla formazione dei prezzi del servizio offerto ai
cittadini. Le difficoltà e la complessità della questione non erano
ignote al legislatore nazionale, che, soprattutto nel corso dell’ultimo
decennio, era andato “regolarmente” incontro a una lunga teoria di
fallimenti di Disegni e Proposte di legge di riforma dei SPL. In questo
periodo aveva sperimentato e scontato difficoltà di ogni tipo nel
tentativo di mettere d’accordo tutte le istanze ed istituzioni che
hanno un qualche interesse nell’organizzazione e nella gestione dei
SPL. Da ultimo, con una scelta determinata, il Governo Berlusconi
ha deciso di sciogliere il nodo dei veti incrociati e delle rivendicazioni
di parte inserendo la riforma dei SPL nel contesto delle “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria per l’anno 2002”. Il Parlamento ha profondamente
modificato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali ed ha posto le premesse per una gestione più trasparente ed
efficace dei SPL. Innanzi tutto ha distinto i servizi pubblici locali
in “SPL a rilevanza industriale” e “SPL privi di rilevanza industriale”;
in secondo luogo, ha dettato norme finalizzate a offrire i SPL in
regime di piena concorrenza. La previsione di forme di gestione dei
servizi più adeguate alle regole di efficienza e, soprattutto, concorrenza,
delineata dal legislatore nazionale (nell’art. 35 della legge 448/2001),
realizza un duplice obiettivo. Il primo è generare un miglioramento
complessivo del grado di integrazione sociale delle popolazioni amministrate,
soprattutto nelle aree a più basso sviluppo economico, dove la loro
insufficienza – se non addirittura la loro mancanza – determina condizioni
di sfaldamento sociale. Il secondo obiettivo è realizzare i presupposti
per attirare e favorire investimenti privati in modo da implementare
la competitività. Il legislatore approvando tale norma ha voluto dare
piena attuazione all’art. 41 della Costituzione che sancisce la “libertà
di iniziativa economica”, norma che, se guardata in un’ottica esclusivamente
privatistica, lascerebbe perplessi. Infatti, il Costituente vi ha
fatto confluire il solidarismo economico (che voleva unire la libertà
d’iniziativa economica ai diritti della persona), ma non fa alcun
riferimento al mercato. Tuttavia, se guardiamo l’art. 41 con l’ottica
dei SPL vediamo che esso distingue l’attività imprenditoriale in senso
proprio dall’utilità sociale, che è l’altro versante dei SPL. Questi
ultimi, infatti, sono caratterizzati sia dalla natura imprenditoriale
per quanto concerne la produzione di beni e servizi, che dall’interesse
pubblico oggettivo per quanto riguarda il fine del servizio. In questa
direzione si era già incamminato il mondo della Municipalizzazione.
Basti pensare che, negli ultimi anni, oltre 250 aziende municipalizzate
hanno modificato il proprio assetto istituzionale e sono state trasformate
in società di capitali. Ma non era sufficiente! Occorreva accelerare
il processo di liberalizzazione che procedeva a due velocità: più
veloce a livello nazionale e molto più lentamente a livello locale
per le forti resistenze dei poteri locali. La liberalizzazione non
è una ricetta sempre valida per garantire lo sviluppo delle comunità
locali. È una soluzione potenzialmente efficace per abbattere i costi
e migliorare la qualità dei servizi, quando esistano gli specifici
presupposti tecnico-economici per lo sviluppo di un libero mercato
di operatori. In questo senso, nessun intervento di politica economica
per lo sviluppo e l’occupazione può essere efficace se disgiunto da
idonee iniziative di promozione, creazione ed espansione della rete
dei servizi pubblici.
La linea europea
Il problema di una chiara regolamentazione della materia dei servizi
pubblici locali, soprattutto di quelli a rilevanza industriale, era
da tempo anche all’attenzione dell’Unione Europea. Basta ricordare
il “Libro Bianco” dell’allora Presidente della Commissione europea
Delors, il “Trattato di Maastricht” e il “Trattato di Amsterdam”.
Questi documenti hanno segnato negli anni il percorso della Comunità,
soprattutto nella individuazione e segnalazione del ruolo strategico
dei servizi nella promozione della coesione economica, sociale e territoriale.
Tali documenti sono stati tradotti in un gran numero di atti normativi
e di indirizzo. Attraverso di essi la Comunità ha sollecitato la definizione
di regole comuni in grado di coniugare diritti dei consumatori-utenti
e necessità di investimenti crescenti; e così facendo ha imposto parità
di condizioni, per tutti gli operatori europei ritenuti “idonei”,
nell’accesso alla gestione e alla fruizione delle reti dei servizi
pubblici. Sempre con un unico obiettivo: garantire al cittadino europeo
standard qualitativi sostanzialmente uniformi e tendenzialmente più
elevati di quelli che si registrano in molte aree del nostro Mezzogiorno.
L’Europa non aspetta. Una capillare ed efficace rete di servizi pubblici
potrà costituire, per le aree a più lento sviluppo del nostro Paese,
oltre che un’opportunità di crescita socio-economica, un vantaggio
competitivo in vista dell’allargamento dell’Unione ai Paesi dell’Est
europeo. Qualità della vita, quindi. Garantita, però, da idonee scelte
delle comunità locali, le sole in grado di fornire risposte alle innumerevoli
e spesso contraddittorie esigenze dei cittadini. Una delle preoccupazioni
maggiori del legislatore, nel dettare la normativa di riforma, è stata
quella di garantire efficacia all’erogazione del servizio pubblico;
e per raggiungere tale obiettivo, ha posto l’accento sulla necessità
di “erogazione del servizio … in regime di concorrenza”. La nuova
formulazione dell’art. 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, tra vari punti irrisolti della riforma dei SPL,
offre alcune certezze. Da un lato, la conferma di funzione e, dall’altro,
il profondo cambiamento di ruolo degli enti locali; e i due connotati
vanno strettamente collegati se si considera che possono rappresentare
un’unica espressione: più regolazione, meno gestione. Inoltre, occorre
precisare che la riforma, pur con tutte le sue lacune e contraddizioni,
non riduce alla gestione il campo d’azione delle amministrazioni locali,
ma ne ribadisce, ampliandola addirittura, la centralità nei processi
di erogazione dei servizi. Tale centralità è, peraltro, confermata
dall’apprezzamento dei cittadini per l’organizzazione e la gestione
di servizi di buona qualità, utili per le imprese e per le famiglie.
E’ proprio sul versante quali-quantitativo dei servizi offerti che
oggi si gioca il rapporto tra amministrazione e cittadino e, ad esso
correlato, il consenso “politico” rispetto al modo di governare e
far funzionare le amministrazioni locali. A differenza di quanto accadeva
anche nel recente passato, perciò, per gli amministratori pubblici
non si tratta più di realizzare un numero indefinito di servizi, per
lo più di qualità scadente, e attingibili in maniera indifferenziata
da tutti i cittadini e il più delle volte a titolo gratuito o quasi.
La scommessa su cui ha puntato il legislatore è quella di governare
sistemi di erogazione “su misura”, a costi sopportabili e da addebitare
solo parzialmente alle disastrate finanze pubbliche. Il cittadino-utente
è più disposto a pagare per un servizio di buona qualità, piuttosto
che contribuire alla sua “modernizzazione” con un aumento anche minimo
della pressione fiscale locale, che peraltro negli ultimi anni ha
avuto una notevole espansione. In definitiva, si tratta, per gli amministratori
pubblici, di realizzare una diversa strategia di sviluppo dei servizi
locali; strategia incentrata sul potenziamento delle funzioni di indirizzo,
regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi piuttosto che
sull’organizzazione e produzione degli stessi. I prossimi mesi e anni
ci diranno se il sistema delle autonomie locali, le aziende e le società
che gestiscono servizi pubblici locali e i privati saranno stati in
grado di cogliere l’opportunità concessa dalla legge 448/2001. E quindi
se sarà portato a compimento il disegno riformatore di industrializzazione
e di modernizzazione dell’intero comparto, sviluppando piani di investimento,
valorizzando le esperienze delle aziende pubbliche, rendendo competitive
a livello regionale, nazionale ed internazionale le imprese di servizio
pubblico. Sempre però con l’obiettivo del miglioramento del servizio
al cittadino e alle imprese, della tutela del consumatore e del contenimento
dei costi.
Amedeo Calenzo lavora nell’unità operativa Area Editoria
Formez